LECCE – Il blocco forzato delle attività commerciali a causa della pandemia del coronavirus deve considerarsi un atto eccezionale che legittima anche la decisione del titolare del negozio di bloccare il versamento del canone d’affitto al proprietario del locale per causa di forza maggiore. Stesso principio va esteso anche al blocco del pagamento della fideiussione eventualmente richiesta come indennizzo da parte del proprietario alla banca che funge da garante.
E’ questo in sintesi l’assunto sulla base del quale i giudici della seconda sezione civile del Tribunale di Lecce hanno, di fatto, dato ragione ad un commerciante leccese che era stato costretto a chiudere il suo negozio al tempo del lockdown richiedendo la sospensione del pagamento del canone di locazione al proprietario dell’immobile. Richiesta alla quale il proprietario non aveva dato riscontro chiedendo di contro l’attivazione della fideiussione bancaria per riscuotere l’ammontare del debito delle rate d’affitto non pagate. La richiesta del proprietario è stata quindi impugnata nel giugno scorso dal commerciante con un ricorso d’urgenza, presentato da legale Umberto Bisciotti, sul quale si è espresso nei giorni scorsi il tribunale civile.
Con il decreto dei giudici il ricorso è stato accolto e quindi sono state avallate le motivazioni del commerciante che a causa della chiusura forzata della propria attività durante il lockdown non è stato più in grado di corrispondere i canoni dovuti (versati invece regolarmente sino a febbraio), ed ha ordinato alla sua banca di non dare corso all’escussione della fideiussione.
“L’esame di questo decreto offre importanti spunti di riflessione in relazione ad alcuni dei temi più dibattuti e controversi in materia di affitti e locazioni commerciali nel corso della pandemia da Covid-19” spiega l’avvocato Bisciotti, “ossia la facoltà del conduttore di sciogliersi unilateralmente dal contratto di locazione, in conseguenza di sopravvenute circostanze eccezionali, e il buon diritto del locatore di escutere la garanzia bancaria prestata dal conduttore. Si tratta di una importante pronunzia emessa per la prima volta dal tribunale di Lecce, che fa seguito ai provvedimenti adottati dai tribunali di Genova, Bologna e Venezia”.
Nel caso specifico a seguito della chiusura forzata al pubblico delle attività commerciali emanata dal Governo in conseguenza della pandemia da Covid-19, il negoziante avrebbe deciso di risolvere il contratto con effetto immediato per l’impossibilità sopravvenuta e definitiva della prestazione del locatore. Per questo lo stesso commerciante ha richiesto al proprietario di essere esonerato dal pagamento dei canoni di marzo e aprile (o comunque sino al termine della fase emergenziale), o quanto meno di ridurne il relativo importo. Una richiesta alla quale, sulla base di quanto esposto nel ricorso e nel decreto di accoglimento, il proprietario non avrebbe ritenuto di dare seguito, ignorando le ragioni del conduttore e richiedendo l’integrale pagamento dei canoni.
A seguito del mancato pagamento dei canoni d’affitto, il proprietario avrebbe quindi richiesto l’escussione della fideiussione alla banca garante. Il negoziante, ritenendo il pagamento non dovuto, ha quindi richiesto al tribunale civile di inibire, in via d’urgenza, l’escussione della fideiussione, deducendo in base alle richiamate norme del codice civile “la sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore la sussistenza di una eccessiva onerosità sopravvenuta, in conseguenza di eventi straordinari ed imprevedibili”.
A seguito dell’analisi d’urgenza del ricorso, i giudici con decreto reso inaudita altera parte, hanno ordinato alla banca garante “di non pagare quanto richiesto con riferimento alla fideiussione” in attesa della discussione in contraddittorio. Le parti sono ora state chiamate a comparire nella prossima udienza fissata per il 7 settembre 2020.